06/07/2015
Grooming Art Toelettatura
I CANI NEI LUOGHI PUBBLICI: quali sono le regole da seguire?
di MATTIA TACCHINI – Per fortuna è ormai diffusa l’abitudine, da parte dei padroni di cani, di portare i propri amici a quattro zampe con sé, invece che relegarli a vivere in un giardino oppure in un serraglio; quali sono, però, in materia le norme vigenti in Italia?
Sul tema è necessario premettere che a livello nazionale nessuna norma impedisce che i cani – con i loro padroni – accedano ai luoghi pubblici: l’art. 83 lett. d) del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954), infatti, prevede solo che i cani possono accedere ai luoghi ed ai mezzi pubblici se condotti al guinzaglio e con la museruola, mentre l’art. 83 lett. c) sancisce che i cani devono essere condotti nella pubblica via e in altri luoghi aperti al pubblico con il guinzaglio o, in mancanza, con idonea museruola. Per comprendere appieno queste due disposizioni, è opportuno superare il significato atecnico che normalmente viene attribuito al termine “luogo pubblico”, ossia quello di luogo al quale possono accedere le persone, per distinguere invece i due concetti di “luogo pubblico” e di “luogo aperto al pubblico” ai quali fa riferimento il Legislatore:
– luoghi pubblici: sono quei luoghi, di proprietà del demanio dello Stato, che sono accessibili al pubblico (si pensi agli uffici e alle strutture pubbliche, solo per fare un esempio). Ad essi i cani possono accedere con guinzaglio e museruola;
– luoghi aperti al pubblico: al contrario, sono quei luoghi che, pur essendo di proprietà privata, sono accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o gestore. Ad essi i cani, come nella pubblica via, accedono con guinzaglio o museruola.
Un divieto di matrice europea (Reg. CE n. 852/2004), invece, vieta l’accesso degli animali ai luoghi ove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati.
Su questa normativa, assolutamente lacunosa, si inseriscono poi una miriade di provvedimenti diversi: ordinanze contingibili ed urgenti, nonché atti normativi emanati da enti locali (leggi regionali, nonché soprattutto ordinanze o regolamenti a livello comunale) che causano una incertezza e una difformità di normativa tra singoli comuni anche molto marcata: il sindaco, infatti, tipicamente decide in autonomia come regolare la materia, disciplinando l’ingresso degli animali nei luoghi pubblici del comune (e vietandolo nei luoghi sensibili, come scuole e ospedali), spesso lasciando al singolo esercente la facoltà di decidere se permettere l’accesso dei cani alla propria attività (luoghi aperti al pubblico). Tali norme generalmente sono contenute nel Regolamento per la tutela degli animali, nel Regolamento di Igiene urbana Veterinaria oppure – in ultima istanza – nel Regolamento di Polizia Urbana.
Relativamente alle modalità di conduzione al guinzaglio, segnaliamo due ordinanze di fondamentale importanza:
– l’ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani emessa dal Ministero della Salute in data 06 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 06 settembre 2013): essa all’art. 1, comma III, lett. a) stabilisce che nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti utilizzando sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri (salvo che nelle aree cani), mentre alla lett. b) prevede che si deve sempre portare con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare al cane in caso di pericolo per l’incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti. Dalla lettera di questa ordinanza e in particolare dall’uso dell’avverbio “sempre”, può ritenersi che il Ministero della Salute abbia inteso estendere l’obbligo di uso del guinzaglio previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria per i luoghi pubblici anche alle aree urbane ed ai luoghi aperti al pubblico, tra l’altro limitandone la lunghezza massima ad 1,5 metri. A ciò consegue che tutti i guinzagli di lunghezza superiore, anche se estensibili, parrebbero da considerarsi in contrasto con tale disposizione, esponendo il proprietario del cane alle relative sanzioni.
– l’ordinanza del 28 agosto 2014 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 08 settembre 2014), la quale ha prorogato la vigenza dell’ordinanza indicata al punto precedente sino al giorno 08 settembre 2015.
Passando ad esaminare le normative che vigono in luoghi in cui vi è particolare attenzione alla regolamentazione di tale materia, possiamo citare la Legge Regionale n. 20/2012 del Friuli Venezia Giulia (recentemente modificata dalla Legge Regionale n. 05/2015), la quale prevede che i cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, purché condotti con il guinzaglio e, qualora prevista dalla normativa statale, con la museruola. Prevedere a livello regionale una tale libertà sicuramente costituisce un importante precedente e denota una grande sensibilità nei confronti dei diritti degli animali e dei loro padroni, dimostrando che la politica può – a volte – andare effettivamente incontro alle esigenze concrete dei cittadini.
D’altra parte, venendo ad analizzare le normative vigenti in materia in alcuni comuni italiani, possiamo citare il Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Torino, che all’art. 23 sancisce che i cani condotti con guinzaglio e museruola hanno libero accesso nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, salvo che sulla porta del locale sia affisso un cartello di divieto: quest’ultimo sarà valido solo se motivato da comprovate ragioni igienico-sanitarie, previamente comunicate dal responsabile della struttura per iscritto all’Ufficio Tutela Animali del comune.
Si capisce che se tutti i comuni italiani adottassero una norma di questo tipo, finalmente i padroni di cani sarebbero messi nella condizione di conoscere agevolmente, senza dover esaminare testi normativi di vario genere (anche difficilmente reperibili), i propri diritti e quelli dei propri compagni di vita a quattro zampe. Al contempo, gli esercenti sarebbero tenuti a limitare l’accesso alla propria attività per i proprietari di cani solo nel caso in cui vi fossero effettive ragioni, al contrario di quanto normalmente accade oggi; allo stato, infatti, generalmente il titolare di un’attività è libero di decidere se consentire l’accesso agli animali – e quindi ai loro padroni – sulla scorta di valutazioni opinabili o anche arbitrarie.
Altra norme da citare sono l’art. 29 del Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Bologna, il quale sancisce che i cani possono essere condotti nei locali pubblici con guinzaglio e/o museruola, e l’art. 13 del medesimo regolamento, in forza del quale nei pubblici esercizi, nei punti di vendita di prodotti non alimentari, ristoranti, bar e alberghi, il titolare può vietare l’ingresso ai cani solo apponendo sulla porta d’ingresso del locale un apposito avviso di divieto. Anche questa norma, pur non prevedendo la possibilità di vietare l’ingresso ai cani solo per comprovate ragioni igienico-sanitarie, sarebbe comunque idonea – quantomeno – a fare chiarezza.
Anche il Regolamento comunale sulla tutela degli animali del Comune di Roma all’art. 32 prevede che i cani, accompagnati dal proprietario, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, purché condotti con guinzaglio e museruola.
Fonte:
Mattia Tacchini 25 giugno 2015 Il cane e la legge, Vita col cane da "Ti presento il cane"