12/08/2022
Carcere per chi commette reati sugli animali, faremo di tutto per portare e far approvare questa Legge in Parlamento. Intanto inizia tra poco un altro weekend di Raccolta Firme per la nostra
🛑 Ecco il testo della Proposta di Legge:
Art. 1.
L'articolo 544 bis del Codice penale, viene così modificato: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 25.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque non somministrando cibo all’animale che abbia in custodia ne provochi la morte.".
Art. 2.
L'articolo 544 ter del Codice penale, viene così modificato: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale."
Art. 3.
In riferimento all'articolo 544 quater del Codice penale, le parole “da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro” sono sostituite con le parole “da tre a cinque anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro”. Al secondo comma “La pena è aumentata da un terzo alla metà” vengono sostituite le parole: “La pena è aumentata della metà".
Art. 4.
In riferimento all'articolo 544 quinquies del Codice penale, le parole “è punito con la reclusione da uno a tre anni” sono sostituite con le parole “è punito con la reclusione da tre a cinque anni”. Al terzo comma le parole “da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30. 000 euro” sono sostituite con le parole “da tre a cinque anni e con la multa da 25.000 a 50.000 euro”.
Art. 5.
In riferimento all'articolo 727 del Codice penale, le parole “l’arresto fino ad un anno” sono sostituite con le parole “l'arresto da uno a tre anni” e le parole “o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro” sono sostituite con le parole “o con l'ammenda da 25.000 a 50.000 euro”. Al secondo comma “alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze” vengono aggiunte le parole finali: “sempre che non si configuri il più grave reato previsto dall’art. 544 ter del codice penale."
Art. 6.
Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosiddetto T.U.L.P.S., R.D. del 18 giugno 1931 n. 773, viene introdotto l'art. 158 bis che così dispone: "1. Chiunque, viene condannato ai sensi dell'art 544 ter del codice penale è sottoposto, per un periodo da tre a cinque anni, alle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario; e) sospensione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi dalla Pubblica Amministrazione."
Art. 7.
Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosiddetto T.U.L.P.S., R.D. del 18 giugno 1931 n. 773, viene introdotto l'art. 158 ter che così dispone: " 1. Chiunque, viene condannato ai sensi dell'art 544 bis del codice penale è sottoposto, per un periodo da cinque anni a dieci anni, alle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario; e) sospensione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi dalla Pubblica Amministrazione. 2. In caso di condanna ai sensi dell'art. 544 bis del codice penale, comma secondo, per futili motivi, con crudeltà o sevizie, le sanzioni riportate nell'art. 1 sono aumentate di un terzo."
Cambiare l’Italia, noi ci crediamo. Lo dobbiamo ai tanti innocenti senza voce, lo dobbiamo ad Angelo.
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