Amici del Cane delle Alpi Apuane

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Amici del Cane delle Alpi Apuane Gruppo di Lavoro per la selezione del Cane delle Alpi Apuane e della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I).

Statuto della associazione Amici del Cane delle Alpi Apuane
ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE: È costituita, con sede a Zelo Buon Persico (LO) in via Cavalieri di Vittorio Veneto n° 24, l'associazione non avente fini di lucro denominata "Amici del Cane delle Alpi Apuane" (di seguito per brevità definita anche “l’Associazione”). ART.2 SCOPO: L’associazione è apartitica e persegue in modo esc

lusivo finalità di promozione culturale e sociale. L’Associazione ha come scopo principale lo studio, la salvaguardia, la valorizzazione del cane autoctono denominato Cane delle Alpi Apuane, in armonia con la sua storia millenaria e con la sua tipicità morfologica e funzionale. Al suddetto scopo la società svolge attività di ricerca, di analisi e di verifica della popolazione canina, al fine dello sviluppo di un libro genealogico della razza e del riconoscimento ufficiale da parte dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) Per il conseguimento dei propri scopi statutari, la società può riconoscere il potere di vigilanza e di indirizzo dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I) e della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.); tale riconoscimento assume il carattere di obbligatorietà qualora l’associazione venga riconosciuta dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I) come socio collettivo per la tutela della razza di Cane delle Alpi Apuane. Per il conseguimento dei fini di cui sopra, la società propaganda la divulgazione della razza di Cane delle Alpi Apuane ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti. L’associazione si propone di promuovere iniziative sociali in collaborazione con gli Enti Pubblici per la prevenzione e la lotta al randagismo coerentemente con il benessere animale e nel rispetto delle caratteristiche proprie della specie, ad esempio favorendo l’adozione dei soggetti recuperati a seguito di abbandono. L’associazione promuove inoltre l’impiego del cane, in particolare il Cane delle Alpi Apuane in virtù delle sue doti naturali, in unità cinofile di pubblica utilità (es. Protezione Civile, Soccorso Alpino) e Programmi Assistiti dagli Animali (Pet Therapy) come prassi assistenziale e co-terapeutica verso persone malate o disabili. L’associazione promuove iniziative culturali, al fine di favorire la divulgazione della cultura cinofila ed etologica a tutti i livelli e stabilisce il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

POVERI APUANI..CHE FINE HANNO FATTO!!Quando nel 2011 iniziai a censire e misurare gli Apuani che vidi lavorare sul besti...
17/09/2023

POVERI APUANI..CHE FINE HANNO FATTO!!

Quando nel 2011 iniziai a censire e misurare gli Apuani che vidi lavorare sul bestiame sulle Alpi Apuane con la collaborazione dell'amico Alessio Nisticò, presentammo il progetto di riconoscimento RSA all'ENCI che si concretizzò nel 2020. Non avrei mai immaginato che gli Apuani finissero in questo modo becero ed ignorante. Oggi il 90% degli Apuani sia adulti che cuccioli è nelle mani di 3/4 gruppetti di dilettanti allo sbaraglio divisi in presunti Club senza nessun riconoscimento ufficiale da parte degli Enti preposti ENCI/FCI. Organizzano eventi, presunti raduni, passeggiate, etc etc senza nessuna finalità zootecnica a tutela ed a salvaguardia del cane delle Alpi Apuane. Sfornano cucciolate senza alcun criterio di selezione per la salute, le doti naturali e le abilità lavorative. Non potrò sostenere a lungo il "peso" della tutela e della salvaguardia degli Apuani con le mie sole forze culturali avendo abbandonato da tempo questi gruppetti di improvvisati ma finché potrò porterò avanti il mio progetto zootecnico. Oggi mi pento amaramente di aver portato alle luci della ribalta dell'ENCI gli Apuani, sarebbe stato meglio lasciarli nell'oblio delle montagne Apuane, lí dove sono sempre stati da 2000 anni.

Nelle foto sotto la sede storica del mio allevamento e i miei due Apuani attuali Rapunzel merle e Zapata nero.

15/06/2023

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Dettagli nel primo commento

Buon Anno
01/01/2023

Buon Anno

Tutte le tappe più importanti della storia del riconoscimento ufficiale della razza sono adeguatamente documentate dai g...
27/11/2021

Tutte le tappe più importanti della storia del riconoscimento ufficiale della razza sono adeguatamente documentate dai giornali, in particolare La Nazione, quotidiano di riferimento in Toscana e non solo

Dopo 2mila anni rischiavano di estinguersi. Adesso sono tornati

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10/11/2021

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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CANE DELLE ALPI APUANE"ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE: È costituita, con...
04/11/2021

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CANE DELLE ALPI APUANE"

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE: È costituita, con sede a Zelo Buon Persico (LO) in via Cavalieri di Vittorio Veneto n° 24, l'associazione non avente fini di lucro denominata "Amici del Cane delle Alpi Apuane" (di seguito per brevità definita anche “l’Associazione”).
ART.2 SCOPO: L’associazione è apartitica e persegue in modo esclusivo finalità di promozione culturale e sociale. L’Associazione ha come scopo principale lo studio, la salvaguardia, la valorizzazione del cane autoctono denominato Cane delle Alpi Apuane, in armonia con la sua storia millenaria e con la sua tipicità morfologica e funzionale. Al suddetto scopo la società svolge attività di ricerca, di analisi e di verifica della popolazione canina, al fine dello sviluppo di un libro genealogico della razza e del riconoscimento ufficiale da parte dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) e della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I). Per il conseguimento dei propri scopi statutari, la società può riconoscere il potere di vigilanza e di indirizzo dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I) e della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.); tale riconoscimento assume il carattere di obbligatorietà qualora l’associazione venga riconosciuta dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I) come socio collettivo per la tutela della razza di Cane delle Alpi Apuane. Per il conseguimento dei fini di cui sopra, la società propaganda la divulgazione della razza di Cane delle Alpi Apuane ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti.
L’associazione si propone di promuovere iniziative sociali in collaborazione con gli Enti Pubblici per la prevenzione e la lotta al randagismo coerentemente con il benessere animale e nel rispetto delle caratteristiche proprie della specie, ad esempio favorendo l’adozione dei soggetti recuperati a seguito di abbandono. L’associazione promuove inoltre l’impiego del cane, in particolare il Cane delle Alpi Apuane in virtù delle sue doti naturali, in unità cinofile di pubblica utilità (es. Protezione Civile, Soccorso Alpino) e Programmi Assistiti dagli Animali (Pet Therapy) come prassi assistenziale e co-terapeutica verso persone malate o disabili. L’associazione promuove iniziative culturali, al fine di favorire la divulgazione della cultura cinofila ed etologica a tutti i livelli e stabilisce il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
ART.3 DURATA: La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ART. 4 I SOCI: Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, senza discriminazione di alcun tipo, che abbiano un sincero interesse al miglioramento della razza Cane delle Alpi Apuane. I Soci sono così suddivisi nelle seguenti categorie: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.
Sono Soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo che si sono fatti promotori dell’associazione. I soci fondatori, finché si mantengano regolarmente quotizzanti, sono membri di diritto del Comitato Soci (per la cui disciplina vedasi infra art. 17). Sono Soci ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea (che può essere agevolata a beneficio di particolari categorie quali, a titolo meramente esemplificativo, i pensionati, gli studenti, i diversamente abili e le persone in cerca di occupazione) e partecipano alle diverse attività dell'associazione. I soci ordinari hanno diritto al voto nelle assemblee sociali. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni. Sono Soci sostenitori esclusivamente persone fisiche che, in sintonia con gli scopi stabiliti dall’art. 2 dello statuto, sostengono l’Associazione corrispondendo una quota associativa superiore a quella dei Soci ordinari o che giovino alla stessa prestando la propria attività’ per il raggiungimento degli scopi associativi. I Soci onorari (persone fisiche o Enti) sono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell'associazione, la nomina è permanete e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee sociali. Tra gli associati benemeriti il C.D. può proporre all’Assemblea un Presidente Onorario dell'associazione.
L’associazione ha una disciplina uniforme nelle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Pertanto non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART.5 DOMANDA DI AMMISSIONE: La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto e firmata con l'avallo di almeno un socio presentatore. La stessa deve essere indirizzata al Presidente, che è tenuto a inoltrarla al Comitato Soci eventualmente accompagnata da una propria relazione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni/regolamenti che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Comitato Soci (per la cui disciplina vedasi infra art. 17), che trasmette parere motivato al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ratifica l’ammissione in coerenza con il parere espresso dal Comitato Soci; qualora il Consiglio Direttivo sia di diverso avviso, la domanda dovrà essere sottoposta innanzi all’Assemblea convocata alla prima riunione utile (sia essa ordinaria o straordinaria). Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione e il versamento della quota di rinnovo devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno; qualora pervengano successivamente produrranno diritti per il Socio a partire dall’anno seguente.

ART.6 DECADENZA DEI SOCI: La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
a) per dimissioni o recesso che devono essere presentate per iscritto al C.D.;
b) per radiazione che viene pronunciata dal Comitato Soci e ratificata dal Presidente contro il socio che commetta azioni contravvenenti le norme statutarie e ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che ne crei ostacolo dentro e fuori l'Associazione (la radiazione non dà luogo ad indennizzi o rimborsi di alcun genere, né al rimborso della quota eventualmente pagata).
ART.7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI: Tutti i Soci maggiorenni, regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota per l’anno in corso, godono dal momento dell’ammissione del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali, del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Hanno diritto elettorale attivo e passivo, per gli Organi associativi, solamente i Soci registrati almeno nell’anno precedente, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro il patrimonio. I Soci ordinari e sostenitori hanno diritto inoltre a ricevere tutte le eventuali pubblicazioni edite dall’Associazione ed a ricevere notizia scritta, per posta ordinaria o via e-mail, di tutte le iniziative collettive promosse dal Consiglio Direttivo. I soci morosi non perdono il proprio status ma non possono esercitare i diritti connessi sino al termine dell’anno solare; per essere reintegrati nei propri diritti l’anno successivo sono tenuti a regolarizzare la propria posizione anche per gli anni di morosità. L'Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota annualmente versata dai soci a titolo di contributo volontario associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.
ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei soci; il Consiglio Direttivo (C.D.); il Presidente; i Revisori; il Comitato Soci.
ART. 9 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA SOCIALE: L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno associativo in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.
ART.10 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA SOCIALE: L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente o da un sostituto nominato dal CD; il segretario del C.D. dovrà redigere il verbale della stessa e dovrà, prima che abbia inizio la discussione, leggere l'ordine del giorno. Il C.D. elegge fra i presenti uno scrutatore, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora si svolgano votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei soci delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità si procederà ad altra immediata votazione, per la quale sarà sufficiente una maggioranza semplice.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, in Italia, in luogo di facile accesso individuato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo dell'esercizio sociale e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo, o almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione è annunciata dal Presidente o dal Segretario da lui delegato, con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. In caso di necessità (es. condizioni oggettive impedienti all’incontro di persona quali per esempio le catastrofi naturali e le pandemie) è ammessa la riunione attraverso mezzi digitali e telematici; in tali casi la modalità viene precisata contestualmente alla lettera di convocazione. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto. Le votazioni si svolgono normalmente per scrutinio palese, con eccezione delle elezioni degli Organi e le controversie in ordine all’ammissione dei Soci.
ART.11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA: L'Assemblea ha il compito di deliberare: a) sul programma generale della società; b) sulla elezione delle Cariche Sociali, del Presidente, dei Consiglieri, dei componenti del Comitato Soci eventualmente supplementari rispetto ai fondatori; c) sul rendiconto economico-finanziario; d) sulle modifiche dello Statuto; sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste dall'art.4; e) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.
ART.12 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 9 consiglieri (in caso di limitate candidature, si dovrà prediligere la designazione di un numero adeguato di Revisori) compreso il Presidente. Sono eletti dall'Assemblea generale fra i soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri eletti, questi verranno sostituiti da uno o più soci in regola con il pagamento della quota annuale nominati a maggioranza dal C.D. che dovrà presentarne la delibera alla prima Assemblea utile per ratifica o eventuale sostituzione. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; il Presidente coadiuvato dal Segretario procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio stesso completo. Le dimissioni del Presidente determineranno la caduta automatica del Consiglio Direttivo con procedura di rielezione degli organi associativi.
ART.13 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: II Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti, emana regolamenti interni, decide sulle questioni che interessano l'Associazione e i Soci, stabilisce le norme per l'uso degli impianti e materiali, costituisce le eventuali Commissioni e Sezioni per le attività comprese negli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo provvede altresì, alla nomina al suo interno di un Segretario ed un Tesoriere.
ART. 14 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: II Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal segretario su autorizzazione del Presidente almeno 7 giorni prima di ciascuna riunione in qualsiasi modo, fatta salva la certezza del ricevimento della stesso e conferma della presenza. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Segretario. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
ART. 15 ELEZIONE DEL PRESIDENTE: Il Presidente viene eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice.
ART. 16 POTERI DEL PRESIDENTE: II Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, ha potere di firma su atti e contratti, , avendo facoltà di aprire conto correnti bancari e postali e altri rapporti con istituti Bancari e Finanziari. Egli dà attuazione per l’ordinaria e straordinaria amministrazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente da lui nominato tra i Consiglieri avendo anch'esso il potere di firma per la sottoscrizione di atti e contratti. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo tramite il segretario disporre per le nuove elezioni. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
ART. 17 GIUSTIZIA DISCIPLINARE: Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, le regole della deontologia e correttezza sportiva. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione, è soggetto alle decisioni della giustizia disciplinare, esercitata in prima istanza dal Comitato Soci. Il Comitato Soci è costituito dai Fondatori in regola con le quote associative e da massimo tre membri eletti dall’Assemblea generale fra i Soci che non ricoprano già altre cariche. Uno dei membri sarà auspicabilmente un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio, deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Comitato. In caso di mancanza della disponibilità di soci per costituire un Comitato di almeno tre membri (compresi i Fondatori), l’Assemblea dei soci eserciterà direttamente anche la giustizia disciplinare in prima istanza. Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate dal Consiglio Direttivo che le inoltra al Comitato Soci, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali nella attesa che il Comitato Soci abbia a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti disciplinari che il il Comitato Soci può adottare a carico di un Socio dell’Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un Socio, il Comitato Soci avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.
ART. 18 GESTIONE ECONOMICA: Il tesoriere ispira il suo agire ai principi di una sana e corretta gestione finanziaria. Esso è eletto al momento del primo insediamento del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Tesoriere è responsabile della gestione dell’andamento economico dell’Associazione. Egli tiene l'inventario dei beni del sodalizio da presentare annualmente al CD entro il mese di Aprile. Il Tesoriere redige annuale bilancio dell'associazione da presentare al CD nella medesima seduta in cui egli presenta l’inventario. È compito del Tesoriere l’ordinaria e straordinaria amministrazione finanziaria del sodalizio, così come la gestione dei fondi provenienti dagli organismi territoriali superiori, dalle donazioni. Egli, nel rispetto delle leggi, rende pubblici questi dati in occasione della presentazione del bilancio annuale. Per i compiti di straordinaria amministrazione comprendenti acquisti, vendite, permute, locazioni di beni mobili o immobili, assunzioni di mutui ipotecari e tutte le altre fattispecie che non si inseriscano in una routine di gestione, il Tesoriere dovrà munirsi di specifica e preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea generale dei Soci elegge inoltre i Revisori, in numero dispari da 1 a 5 in base alla disponibilità di Soci in regola con le quote. Uno dei membri sarà auspicabilmente un competente di materie economiche. I Revisori hanno accesso illimitato in qualunque momento al libro dei Soci, al libro dei verbali delle assemblee con le relative deliberazioni, al libro dei verbali del consiglio direttivo, al libro giornale dei movimenti economici e finanziari. Il Collegio dei Revisori (o il Revisore in caso sia da solo) ha facoltà di convocazione dell’Assemblea, con qualsiasi mezzo in caso di urgenza, laddove abbia fondato sospetto (fumus boni iuris) per ritenere la gestione economica e finanziaria dell’Associazione non improntata ai principi di sana e prudente gestione, ponendo all’Ordine del Giorno l’accertamento dei fatti e l’eventuale rimozione del Presidente e dei Consiglieri eventualmente infedeli. Qualora l’Associazione sia riconosciuta dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I) come socio collettivo per la tutela della razza di Cane delle Alpi Apuane, il Collegio dei Revisori (o il Revisore in caso sia da solo) ha facoltà di informare l’Ente e invocarne l’intervento per dirimere qualunque vicenda possa rappresentare un pregiudizio per il conseguimento degli obiettivi statutari o per i diritti dei Soci.
L’Associazione osserva inoltre i seguenti obblighi:
 l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo di all’articolo 3, comma 190, della legge del 23 dicembre 1996, n662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
 l’obbligo di perseguire finalità di solidarietà sociale: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie non sono rese nei confronti di soci ma dirette ad arrecare benefici per gli scopi previsti nello Statuto.
ART. 19 RISORSE ECONOMICHE: L'associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: 1- quote associative degli associati; 2- contributi versati dai soci per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature e per la frequenza o partecipazione a specifiche attività organizzate dal sodalizio; 3- dai contributi di privati; 4- dai contributi dello Stato, di Enti o istituzioni Pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti; 5- dai contributi internazionali; 6- dai beni mobili ed immobili; 7- da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo legittimo; 8- da lasciti testamentari; 9- da ogni attività che concorra ad incrementare l'attivo in conformità e quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazionismo, per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
ART.20 ANNO D'ESERCIZIO: L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre, è possibile uno scorporamento dell'anno finanziario dall'anno associativo che deciderà il C.D. per questioni organizzative. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci approverà il rendiconto.
ART. 21 COMMISSIONI: Il Consiglio ha facoltà di istituire specifiche Commissioni consultive, a carattere temporaneo o permanente, finalizzate a di conseguire più agevolmente lo scopo della società. Le Commissioni sono composte da almeno tre componenti, costituiti da soci effettivi o soci onorari. Le Commissioni sono di regola presiedute da un Consigliere, ma possono essere presiedute da qualsiasi socio effettivo o persino onorario, se le circostanze lo richiedono.
ART. 22 MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO: Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta Straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
ART. 23 DIVIETI: L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo le disposizioni per legge per modalità indiretta si intende la concessione ai Soci e loro familiari di beni o servizi a favorevoli condizioni, l’acquisto di beni o servizi a corrispettivi superiori al valore normale; la corresponsione agli organi amministrativi e di controllo di emolumenti superiori a determinati valori; la corresponsione di interessi passivi a terzi diversi da banche e intermediari finanziari; la corresponsione a dipendente di salari superiori di quelli previsti dai C.C.N.L..
ART. 24 LIBRI SOCIALI: I libri Sociali che l’Associazione deve tenere sono: libro dei Soci; libro dei verbali delle assemblee con le relative deliberazioni; libro dei verbali del consiglio direttivo; il libro giornale dei movimenti economici e finanziari; in ipotesi dell’esercizio di attività commerciale o a scopo di lucro la contabilità Sociale sarà uniformata alle disposizioni fiscali vigenti in materia.
ART.25 GRATUITÀ DELLE CARICHE: Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.
ART.26 ENTRATA IN VIGORE: II presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica non potrà essere proposta all'Assemblea generale se non dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un'Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.

04/11/2021

Statuto della associazione Amici del Cane delle Alpi Apuane
ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE: È costituita, con sede a Zelo Buon Persico (LO) in via Cavalieri di Vittorio Veneto n° 24, l'associazione non avente fini di lucro denominata "Amici del Cane delle Alpi Apuane" (di seguito per brevità definita anche “l’Associazione”).
ART.2 SCOPO: L’associazione è apartitica e persegue in modo esclusivo finalità di promozione culturale e sociale. L’Associazione ha come scopo principale lo studio, la salvaguardia, la valorizzazione del cane autoctono denominato Cane delle Alpi Apuane, in armonia con la sua storia millenaria e con la sua tipicità morfologica e funzionale. Al suddetto scopo la società svolge attività di ricerca, di analisi e di verifica della popolazione canina, al fine dello sviluppo di un libro genealogico della razza e del riconoscimento ufficiale da parte dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) e della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I). Per il conseguimento dei propri scopi statutari, la società può riconoscere il potere di vigilanza e di indirizzo dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I) e della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.); tale riconoscimento assume il carattere di obbligatorietà qualora l’associazione venga riconosciuta dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I) come socio collettivo per la tutela della razza di Cane delle Alpi Apuane. Per il conseguimento dei fini di cui sopra, la società propaganda la divulgazione della razza di Cane delle Alpi Apuane ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti.
L’associazione si propone di promuovere iniziative sociali in collaborazione con gli Enti Pubblici per la prevenzione e la lotta al randagismo coerentemente con il benessere animale e nel rispetto delle caratteristiche proprie della specie, ad esempio favorendo l’adozione dei soggetti recuperati a seguito di abbandono. L’associazione promuove inoltre l’impiego del cane, in particolare il Cane delle Alpi Apuane in virtù delle sue doti naturali, in unità cinofile di pubblica utilità (es. Protezione Civile, Soccorso Alpino) e Programmi Assistiti dagli Animali (Pet Therapy) come prassi assistenziale e co-terapeutica verso persone malate o disabili. L’associazione promuove iniziative culturali, al fine di favorire la divulgazione della cultura cinofila ed etologica a tutti i livelli e stabilisce il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
ART.3 DURATA: La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ART. 4 I SOCI: Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, senza discriminazione di alcun tipo, che abbiano un sincero interesse al miglioramento della razza Cane delle Alpi Apuane. I Soci sono così suddivisi nelle seguenti categorie: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.
Sono Soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo che si sono fatti promotori dell’associazione. I soci fondatori, finché si mantengano regolarmente quotizzanti, sono membri di diritto del Comitato Soci (per la cui disciplina vedasi infra art. 17). Sono Soci ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea (che può essere agevolata a beneficio di particolari categorie quali, a titolo meramente esemplificativo, i pensionati, gli studenti, i diversamente abili e le persone in cerca di occupazione) e partecipano alle diverse attività dell'associazione. I soci ordinari hanno diritto al voto nelle assemblee sociali. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni. Sono Soci sostenitori esclusivamente persone fisiche che, in sintonia con gli scopi stabiliti dall’art. 2 dello statuto, sostengono l’Associazione corrispondendo una quota associativa superiore a quella dei Soci ordinari o che giovino alla stessa prestando la propria attività’ per il raggiungimento degli scopi associativi. I Soci onorari (persone fisiche o Enti) sono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell'associazione, la nomina è permanete e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee sociali. Tra gli associati benemeriti il C.D. può proporre all’Assemblea un Presidente Onorario dell'associazione.
L’associazione ha una disciplina uniforme nelle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Pertanto non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART.5 DOMANDA DI AMMISSIONE: La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto e firmata con l'avallo di almeno un socio presentatore. La stessa deve essere indirizzata al Presidente, che è tenuto a inoltrarla al Comitato Soci eventualmente accompagnata da una propria relazione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni/regolamenti che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Comitato Soci (per la cui disciplina vedasi infra art. 17), che trasmette parere motivato al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ratifica l’ammissione in coerenza con il parere espresso dal Comitato Soci; qualora il Consiglio Direttivo sia di diverso avviso, la domanda dovrà essere sottoposta innanzi all’Assemblea convocata alla prima riunione utile (sia essa ordinaria o straordinaria). Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione e il versamento della quota di rinnovo devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno; qualora pervengano successivamente produrranno diritti per il Socio a partire dall’anno seguente.

ART.6 DECADENZA DEI SOCI: La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
a) per dimissioni o recesso che devono essere presentate per iscritto al C.D.;
b) per radiazione che viene pronunciata dal Comitato Soci e ratificata dal Presidente contro il socio che commetta azioni contravvenenti le norme statutarie e ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che ne crei ostacolo dentro e fuori l'Associazione (la radiazione non dà luogo ad indennizzi o rimborsi di alcun genere, né al rimborso della quota eventualmente pagata).
ART.7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI: Tutti i Soci maggiorenni, regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota per l’anno in corso, godono dal momento dell’ammissione del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali, del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Hanno diritto elettorale attivo e passivo, per gli Organi associativi, solamente i Soci registrati almeno nell’anno precedente, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro il patrimonio. I Soci ordinari e sostenitori hanno diritto inoltre a ricevere tutte le eventuali pubblicazioni edite dall’Associazione ed a ricevere notizia scritta, per posta ordinaria o via e-mail, di tutte le iniziative collettive promosse dal Consiglio Direttivo. I soci morosi non perdono il proprio status ma non possono esercitare i diritti connessi sino al termine dell’anno solare; per essere reintegrati nei propri diritti l’anno successivo sono tenuti a regolarizzare la propria posizione anche per gli anni di morosità. L'Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota annualmente versata dai soci a titolo di contributo volontario associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.
ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei soci; il Consiglio Direttivo (C.D.); il Presidente; i Revisori; il Comitato Soci.
ART. 9 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA SOCIALE: L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno associativo in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.
ART.10 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA SOCIALE: L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente o da un sostituto nominato dal CD; il segretario del C.D. dovrà redigere il verbale della stessa e dovrà, prima che abbia inizio la discussione, leggere l'ordine del giorno. Il C.D. elegge fra i presenti uno scrutatore, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora si svolgano votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei soci delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità si procederà ad altra immediata votazione, per la quale sarà sufficiente una maggioranza semplice.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, in Italia, in luogo di facile accesso individuato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo dell'esercizio sociale e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo, o almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione è annunciata dal Presidente o dal Segretario da lui delegato, con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. In caso di necessità (es. condizioni oggettive impedienti all’incontro di persona quali per esempio le catastrofi naturali e le pandemie) è ammessa la riunione attraverso mezzi digitali e telematici; in tali casi la modalità viene precisata contestualmente alla lettera di convocazione. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto. Le votazioni si svolgono normalmente per scrutinio palese, con eccezione delle elezioni degli Organi e le controversie in ordine all’ammissione dei Soci.
ART.11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA: L'Assemblea ha il compito di deliberare: a) sul programma generale della società; b) sulla elezione delle Cariche Sociali, del Presidente, dei Consiglieri, dei componenti del Comitato Soci eventualmente supplementari rispetto ai fondatori; c) sul rendiconto economico-finanziario; d) sulle modifiche dello Statuto; sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste dall'art.4; e) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.
ART.12 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 9 consiglieri (in caso di limitate candidature, si dovrà prediligere la designazione di un numero adeguato di Revisori) compreso il Presidente. Sono eletti dall'Assemblea generale fra i soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri eletti, questi verranno sostituiti da uno o più soci in regola con il pagamento della quota annuale nominati a maggioranza dal C.D. che dovrà presentarne la delibera alla prima Assemblea utile per ratifica o eventuale sostituzione. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; il Presidente coadiuvato dal Segretario procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio stesso completo. Le dimissioni del Presidente determineranno la caduta automatica del Consiglio Direttivo con procedura di rielezione degli organi associativi.
ART.13 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: II Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti, emana regolamenti interni, decide sulle questioni che interessano l'Associazione e i Soci, stabilisce le norme per l'uso degli impianti e materiali, costituisce le eventuali Commissioni e Sezioni per le attività comprese negli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo provvede altresì, alla nomina al suo interno di un Segretario ed un Tesoriere.
ART. 14 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: II Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal segretario su autorizzazione del Presidente almeno 7 giorni prima di ciascuna riunione in qualsiasi modo, fatta salva la certezza del ricevimento della stesso e conferma della presenza. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Segretario. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
ART. 15 ELEZIONE DEL PRESIDENTE: Il Presidente viene eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice.
ART. 16 POTERI DEL PRESIDENTE: II Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, ha potere di firma su atti e contratti, , avendo facoltà di aprire conto correnti bancari e postali e altri rapporti con istituti Bancari e Finanziari. Egli dà attuazione per l’ordinaria e straordinaria amministrazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente da lui nominato tra i Consiglieri avendo anch'esso il potere di firma per la sottoscrizione di atti e contratti. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo tramite il segretario disporre per le nuove elezioni. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
ART. 17 GIUSTIZIA DISCIPLINARE: Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, le regole della deontologia e correttezza sportiva. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione, è soggetto alle decisioni della giustizia disciplinare, esercitata in prima istanza dal Comitato Soci. Il Comitato Soci è costituito dai Fondatori in regola con le quote associative e da massimo tre membri eletti dall’Assemblea generale fra i Soci che non ricoprano già altre cariche. Uno dei membri sarà auspicabilmente un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio, deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Comitato. In caso di mancanza della disponibilità di soci per costituire un Comitato di almeno tre membri (compresi i Fondatori), l’Assemblea dei soci eserciterà direttamente anche la giustizia disciplinare in prima istanza. Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate dal Consiglio Direttivo che le inoltra al Comitato Soci, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali nella attesa che il Comitato Soci abbia a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti disciplinari che il il Comitato Soci può adottare a carico di un Socio dell’Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un Socio, il Comitato Soci avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.
ART. 18 GESTIONE ECONOMICA: Il tesoriere ispira il suo agire ai principi di una sana e corretta gestione finanziaria. Esso è eletto al momento del primo insediamento del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Tesoriere è responsabile della gestione dell’andamento economico dell’Associazione. Egli tiene l'inventario dei beni del sodalizio da presentare annualmente al CD entro il mese di Aprile. Il Tesoriere redige annuale bilancio dell'associazione da presentare al CD nella medesima seduta in cui egli presenta l’inventario. È compito del Tesoriere l’ordinaria e straordinaria amministrazione finanziaria del sodalizio, così come la gestione dei fondi provenienti dagli organismi territoriali superiori, dalle donazioni. Egli, nel rispetto delle leggi, rende pubblici questi dati in occasione della presentazione del bilancio annuale. Per i compiti di straordinaria amministrazione comprendenti acquisti, vendite, permute, locazioni di beni mobili o immobili, assunzioni di mutui ipotecari e tutte le altre fattispecie che non si inseriscano in una routine di gestione, il Tesoriere dovrà munirsi di specifica e preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea generale dei Soci elegge inoltre i Revisori, in numero dispari da 1 a 5 in base alla disponibilità di Soci in regola con le quote. Uno dei membri sarà auspicabilmente un competente di materie economiche. I Revisori hanno accesso illimitato in qualunque momento al libro dei Soci, al libro dei verbali delle assemblee con le relative deliberazioni, al libro dei verbali del consiglio direttivo, al libro giornale dei movimenti economici e finanziari. Il Collegio dei Revisori (o il Revisore in caso sia da solo) ha facoltà di convocazione dell’Assemblea, con qualsiasi mezzo in caso di urgenza, laddove abbia fondato sospetto (fumus boni iuris) per ritenere la gestione economica e finanziaria dell’Associazione non improntata ai principi di sana e prudente gestione, ponendo all’Ordine del Giorno l’accertamento dei fatti e l’eventuale rimozione del Presidente e dei Consiglieri eventualmente infedeli. Qualora l’Associazione sia riconosciuta dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I) come socio collettivo per la tutela della razza di Cane delle Alpi Apuane, il Collegio dei Revisori (o il Revisore in caso sia da solo) ha facoltà di informare l’Ente e invocarne l’intervento per dirimere qualunque vicenda possa rappresentare un pregiudizio per il conseguimento degli obiettivi statutari o per i diritti dei Soci.
L’Associazione osserva inoltre i seguenti obblighi:
 l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo di all’articolo 3, comma 190, della legge del 23 dicembre 1996, n662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
 l’obbligo di perseguire finalità di solidarietà sociale: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie non sono rese nei confronti di soci ma dirette ad arrecare benefici per gli scopi previsti nello Statuto.
ART. 19 RISORSE ECONOMICHE: L'associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: 1- quote associative degli associati; 2- contributi versati dai soci per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature e per la frequenza o partecipazione a specifiche attività organizzate dal sodalizio; 3- dai contributi di privati; 4- dai contributi dello Stato, di Enti o istituzioni Pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti; 5- dai contributi internazionali; 6- dai beni mobili ed immobili; 7- da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo legittimo; 8- da lasciti testamentari; 9- da ogni attività che concorra ad incrementare l'attivo in conformità e quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazionismo, per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
ART.20 ANNO D'ESERCIZIO: L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre, è possibile uno scorporamento dell'anno finanziario dall'anno associativo che deciderà il C.D. per questioni organizzative. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci approverà il rendiconto.
ART. 21 COMMISSIONI: Il Consiglio ha facoltà di istituire specifiche Commissioni consultive, a carattere temporaneo o permanente, finalizzate a di conseguire più agevolmente lo scopo della società. Le Commissioni sono composte da almeno tre componenti, costituiti da soci effettivi o soci onorari. Le Commissioni sono di regola presiedute da un Consigliere, ma possono essere presiedute da qualsiasi socio effettivo o persino onorario, se le circostanze lo richiedono.
ART. 22 MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO: Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta Straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
ART. 23 DIVIETI: L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo le disposizioni per legge per modalità indiretta si intende la concessione ai Soci e loro familiari di beni o servizi a favorevoli condizioni, l’acquisto di beni o servizi a corrispettivi superiori al valore normale; la corresponsione agli organi amministrativi e di controllo di emolumenti superiori a determinati valori; la corresponsione di interessi passivi a terzi diversi da banche e intermediari finanziari; la corresponsione a dipendente di salari superiori di quelli previsti dai C.C.N.L..
ART. 24 LIBRI SOCIALI: I libri Sociali che l’Associazione deve tenere sono: libro dei Soci; libro dei verbali delle assemblee con le relative deliberazioni; libro dei verbali del consiglio direttivo; il libro giornale dei movimenti economici e finanziari; in ipotesi dell’esercizio di attività commerciale o a scopo di lucro la contabilità Sociale sarà uniformata alle disposizioni fiscali vigenti in materia.
ART.25 GRATUITÀ DELLE CARICHE: Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.
ART.26 ENTRATA IN VIGORE: II presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica non potrà essere proposta all'Assemblea generale se non dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un'Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.

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