01/12/2019
Regole per una civile convivenza con i nostri amici a 4 zampe.
G. U. n196 del 22/08/2019.
📢“Ordinanza.....tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”.
🚩Ministero della Salute proroga i contenuti di quella emessa il 06 agosto 2013🚩
G.U. n196 del 22/08/2019
🛂Vediamo di seguito in sintesi le disposizioni contenute.
- Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, penalmente e civilmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Questo non scagiona il proprietario, che rimane comunque responsabile per eventuali danni commessi dal proprio cane, per averlo affidato a qualcuno di non competente (come invece richiede la legge).
L’ordinanza fornisce quindi una serie di misure finalizzate a prevenire proprio situazioni di pericolo e quindi di danni o lesioni provocati dal proprio cane, è previsto infatti:
- l’obbligo di utilizzare guinzagli che non superino 1,50 metri di lunghezza nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree appositamente individuate dai Comuni per i cani;
- l’obbligo, per chiunque conduca il cane in ambito urbano, di portare con sé una museruola e di raccoglierne le feci portando con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
- il divieto di addestrare cani in maniera tale da accrescerne l’aggressività o di sottoporli a doping;
- il divieto di incrociare cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
- il divieto di vendita, esposizione ai fini di vendita o commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all’art. 10 della “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia” (Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata e resa esecutiva in Italia dalla Legge 201/10;
- l’obbligo per i proprietari degli animali inseriti nel “Registro dei cani a rischio elevato di aggressività”, di cui a comma 3 dell’art. 3, di stipulare “una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e;
- l’obbligo di certificazione, da parte di un veterinario, degli interventi chirurgici effettuati in conformità con il sopra citato art. 10 della “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”;
- il divieto di possedere o detenere cani che siano stati registrati in questo elenco per determinate categorie di soggetti, tra i quali rientrano i delinquenti abituali, i cittadini sottoposti a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale, chi ha riportato condanne – anche non definitive – per delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio (punibili con reclusione superiore a 2 anni).
Nella originaria Ordinanza del 2013 il Ministero della Salute aveva anche previsto che i Comuni avessero l’obbligo di istituire percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al Decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino.
Già nell’Ordinanza del 2015, non modificata dalle successive di proroga, tale obbligo era stato ridotto a semplice facoltà per i Comuni in accordo con i servizi veterinari delle ASL di poter prevedere l’organizzazione di tali corsi, facoltà riconosciuta ai Medici veterinari
di seguito indichiamo il link per una proficua diffusione e conoscenza.
Link:
http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/pdf_normativa/Iuvene_normativa_nazionale_animali_affezione/Ordinanza_06_agosto_2013.pdf