16/04/2024
Conchectomia estetica. Medico Veterinario condannato dalla Cassazione
Il taglio della coda e delle orecchie dei cani a fini estetici è una pratica illegale, oltre che dolorosa per l’animale. La Cassazione ha condannato per maltrattamento un veterinario che ha amputato le orecchie in un cane di razza American Bully
di Redazione Vet33
Conchectomia estetica. Medico Veterinario condannato dalla Cassazione
La Cassazione ha confermato la condanna per maltrattamento animale di un medico veterinario in seguito all’amputazione di entrambe le orecchie in un cane di razza American Bully. Per la terza sezione penale della Corte (sentenza 14951/2024), infatti, l’uomo che nel 2019 ha eseguito un intervento di conchectomia senza giustificarlo come “necessità” ha commesso un reato ai sensi dell’art. 544-ter del Codice Penale.
La vicenda
Nel 2019 l’imputato aveva visitato l’animale riscontrando una ferita alla testa dovuta al morso di un altro cane. Dopo essere stato condannato per maltrattamento, il professionista aveva presentato ricorso adducendo lo “stato di necessità” ammesso dalla Legge 201/2010, ovvero sostenendo che “per curare l’animale, era stato costretto a tagliare anche l’altro orecchio per mantenere l’aspetto estetico e salvaguardarne il benessere”.
Per la Cassazione, invece, la Corte di Appello ha correttamente negato l’inquadrabilità della condotta nel perimetro delle eccezioni previste dall’articolo 10 al divieto generale di conchectomia. La Suprema Corte, infatti, ha confermato la condanna “alla luce della insufficiente giustificazione offerta dall’imputato di avere reciso entrambe le orecchie”.
“Va infatti evidenziato che relativamente al taglio dell’orecchio interessato dal morso dell’altro cane il Medico Veterinario si è limitato a prospettare solo la necessità della totale asportazione, non supportando tale deduzione con alcuna descrizione della lesione che avrebbe consentito di apprezzarne entità e dimensione e dunque la inevitabilità dell’asportazione totale” si legge nella sentenza.
La legge
Gli interventi destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi (taglio della coda o delle orecchie, rescissione delle corde vocali, asportazione di unghie o denti) sono pratiche vietate dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata dall’Italia con la legge n. 201/2010.
L’unica eccezione ammessa sono gli interventi di sterilizzazione volti a impedire la riproduzione degli animali e quelli che un Medico Veterinario ritiene necessari, per ragioni di medicina veterinaria o nell’interesse dell’animale.