09/07/2018
Come documentare gli acquisti di carburante per autotrazione dal 1° luglio 2018 al 31/12/2018
Il quadro normativo delineato dal DPR n. 444/97, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 79/2018, resterà in vigore sino al 31/12/2018.
Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2018, alle regole in materia di documentazione degli acquisti di carburante, contenuti nel suddetto decreto, si sono aggiunti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti disposti ai fini della deducibilità del costo dall’art. 164 del TUIR e, ai fini della detraibilità dell’Iva, dall’art. 19-bis1 del DPR n. 633/72, in quanto questi ultimi non hanno formato oggetto di alcuna proroga.
Pertanto, coloro che dal 1° luglio effettueranno acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, al fine di detrarre correttamente l’Iva e dedurre il relativo costo potranno alternativamente:
• utilizzare la scheda carburante, debitamente compilata, ai sensi del previgente articolo 1 del DPR n. 444/97. In questo caso, tuttavia, differentemente da quanto previsto in passato, sarà comunque necessario effettuare i pagamenti mediante strumenti di pagamento tracciabili ai fini della detraibilità/deducibilità in ossequio alle novellate disposizioni in materia (ovvero l’art. 164 del TUIR e l’art. 19-bis1 del DPR 633/72 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018);
• non ricorrere alla scheda carburante, pagando, all’atto dell’acquisto, con uno dei mezzi di pagamento tracciabili. In quest’ultimo caso è necessario ricordare che, poiché l’onere di dimostrare l’inerenza del costo è sempre a carico del contribuente, in presenza di più mezzi di trasporto, laddove il carburante acquistato possa essere riferito a più mezzi con regimi di deducibilità differenti (ad esempio cespiti aziendali o mezzi ad uso promiscuo), la redazione della scheda carburante, con l’identificazione del mezzo cui si riferisce l’acquisto di carburante, può essere valevolmente utilizzata come mezzo di prova dell’inerenza del costo, evitando possibili recuperi a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Prima
L’acquisto di carburante per autotrazione era documentabile ai fini fiscali per potere legittimamente usufruire della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo:
• mediante l’utilizzo della scheda carburante opportunamente compilata. In questo caso l’acquisto poteva essere pagato con la modalità di pagamento ritenuta più comoda (anche in contanti);
• non facendo ricorso alla carta carburante ma pagando il carburante acquistato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Dal 1° Luglio
L’acquisto di carburante per autotrazione è documentabile ai fini fiscali per potere legittimamente usufruire della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo:
• mediante l’utilizzo della scheda carburante opportunamente compilata. In questo caso tuttavia sarà comunque necessario pagare l’acquisto effettuato con mezzi di pagamento tracciabili, così come identificati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018;
• non facendo ricorso alla carta carburante ma pagando il carburante acquistato esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili, così come identificati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018.
Alla luce di quanto esposto, in ossequio all’espresso divieto previsto dal comma 3 del DPR n. 444/97, ad oggi e sino al 31/12/2018 è da ritenere esclusa la possibilità di emettere la fattura (sia cartacea che elettronica) al fine di documentare l’acquisto di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione salvo gli specifici esoneri dalla disciplina della scheda carburante già previsti in passato in ipotesi espressamente individuate (ad esempio quelle di cui all’art.6 del DPR n. 444/97).
I mezzi di pagamento idonei ai fini della detrazione dell’IVA
Si riportano di seguito i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, di cui all’art. 19-bis1 del DPR n. 633/72 in base al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, protocollo n. 73203/2018.
Si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni suddette, i seguenti mezzi di pagamento
Assegni bancari e postali,
Assegni circolari,
Vaglia cambiari e postali.
Quelli elettronici previsti all’articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra cui:
addebito diretto;
bonifico bancario o postale;
bollettino postale;
carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.