31/08/2024
Legge Regione Puglia 7 febbraio 2020 n 2. Art 24
CAPO III
TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE.
Art. 24
Detenzione degli animali da affezione: obblighi e divieti
1. Chiunque possegga o detenga animali da affezione è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere.
B.V.
2. Chiunque possegga o detenga cani è obbligato a garantire all’animale uno spazio di movimento idoneo. E’ vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E’ in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
3. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell’accattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.
B.V.
4. E’ vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.
5. E’ vietato vendere o affidare animali a minorenni.
6. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l’aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici. Il taglio della coda è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane. Qualora necessari, per situazioni patologiche, gli interventi di amputazione, sono effettuati solo da medici veterinari su animali già identificati con microchip e iscritti nell’anagrafe canina informatizzata. Il medico veterinario rilascia al proprietario dell’animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell’intervento e ne invia copia all’azienda sanitaria locale e all’ordine dei veterinari territoriale entro quindici giorni dall’effettuazione dell’intervento.
quanto stabilito all’articolo 24, commi 1 e 2 è punito con una sanzione da euro 200,00 a euro 600,00, salvo che il fatto non costituisca reato;
i) chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 24, comma 2 è punito con la sanzione da euro 500,00 a euro 1.500,00;
j) alla violazione di cui all’articolo 24, comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00, salvo che il fatto non costituisca reato;
k) alla violazione di cui all’articolo 24, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00;
l) alla violazione di cui all’articolo 24, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00;
m) chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 24, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
n) alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00;
o) alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.
B.V.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si intendono come immediatamente applicabili da parte degli organi di cui all’articolo 29.
3. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse da ciascun comune secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).