Ass. Qua La Zampa di Antonella Pirelli

Ass. Qua La Zampa di Antonella Pirelli Associazione costituita ai sensi della legge n.266 del 1991 e della legge regionale n.11 del 1994.
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Quest'Associazione promuove la tutela dei diritti degli animali e la diffusione per un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

04/12/2024

Vorrei ringraziare la mia carissima VOLONTARIA amica Ilenia Manco per aver raccolto la pappa per i nostri cani e gatti Grazie infinite tu sei unica. Ass. Qua La Zampa di Antonella Pirelli

I nostri Amati i gatti ringraziano Cinzia Poli per questa donazione di pappa Grazie infinite da noi
20/11/2024

I nostri Amati i gatti ringraziano Cinzia Poli per questa donazione di pappa Grazie infinite da noi

Ringrazio la Gastronomia "Alternativa"di Sassuolo (Mo) per aver creato una raccolta fondi per l associazione Qua la Zamp...
17/11/2024

Ringrazio la Gastronomia "Alternativa"di Sassuolo (Mo) per aver creato una raccolta fondi per l associazione Qua la Zampa. Cosi sono state raccolte 84.00 anche donando un solo euro ciascuno, possiamo comprare con questa donazione 2 sacchi di croccantini per i nostri gatti ..Ringrazio di cuore

Buonasera a tutti come associazione abbiamo creato un gruppo per le segnalazioni di aggressione da lupo selvatico ,viste...
13/09/2024

Buonasera a tutti come associazione abbiamo creato un gruppo per le segnalazioni di aggressione da lupo selvatico ,viste le tante segnalazioni personalmente mi prodigo ad informare chi di competenza su luogo e data del ritrovamento dei cani o gatti ecc..per consentire un monitoraggio più mirato sugli eventi al HIC SUNT LUPI (monitoraggio e gestione e del lupo in Salento ).Chiunque voglia far parte di questo gruppo può contattare OVIAMENTE SOLO LE PERSONE COINVOLTE NEGLI ATTACCHI 3488128956Ass.Qua la zampa .Ribadisco che i lupi non si seguono non si possono toccare sono specie protetta come del resto i nostri animali ,quindi per una migliore risoluzione da parte delle istituzioni che sicuramente prenderanno provvedimenti prima che succeda un disastro ...Ricordo a tutti che devono tenere tutti chiusi in casa specialmente la notte mi raccomando...

05/09/2024

Antonella Pirelli

05/09/2024

Ancora esiste l'ignorante che non sterilizza non mette il chip al suo cane in più se ne sbarazza senza seguire nessun criterio ....Estinguetevi meglio

05/09/2024
Oggi vorrei ringraziare di cuore la mia amica  Patrizia e suo marito , Milazzo Stefano,,Elio ,Roberto Giaccari  ,Antonel...
05/09/2024

Oggi vorrei ringraziare di cuore la mia amica Patrizia e suo marito , Milazzo Stefano,,Elio ,Roberto Giaccari ,Antonella e Roberto lo zio delle passeggiate per tutto il sostegno che ognuno nel suo piccolo ci fa andare avanti .Purtroppo noi non siamo aiutate da nessuno se non da chi ci aiuta con le raccolte al Dok o con qualche donazione, siamo sempre al limite è sempre in debito con qualcosa o qualcuno ...Però finché ce gente come voi che cerca di aiutarci cerchiamo di ti**re avanti. Grazie ancora di cuore

Legge Regione Puglia 7 febbraio 2020 n 2. Art 24CAPO IIITUTELA  DEL  BENESSERE  DEGLI    ANIMALI  DI AFFEZIONE. Art. 24D...
31/08/2024

Legge Regione Puglia 7 febbraio 2020 n 2. Art 24

CAPO III
TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE.

Art. 24
Detenzione degli animali da affezione: obblighi e divieti

1. Chiunque possegga o detenga animali da affezione è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere.
B.V.

2. Chiunque possegga o detenga cani è obbligato a garantire all’animale uno spazio di movimento idoneo. E’ vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E’ in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

3. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell’accattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.
B.V.

4. E’ vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

5. E’ vietato vendere o affidare animali a minorenni.

6. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l’aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici. Il taglio della coda è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane. Qualora necessari, per situazioni patologiche, gli interventi di amputazione, sono effettuati solo da medici veterinari su animali già identificati con microchip e iscritti nell’anagrafe canina informatizzata. Il medico veterinario rilascia al proprietario dell’animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell’intervento e ne invia copia all’azienda sanitaria locale e all’ordine dei veterinari territoriale entro quindici giorni dall’effettuazione dell’intervento.
quanto stabilito all’articolo 24, commi 1 e 2 è punito con una sanzione da euro 200,00 a euro 600,00, salvo che il fatto non costituisca reato;
i) chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 24, comma 2 è punito con la sanzione da euro 500,00 a euro 1.500,00;
j) alla violazione di cui all’articolo 24, comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00, salvo che il fatto non costituisca reato;
k) alla violazione di cui all’articolo 24, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00;
l) alla violazione di cui all’articolo 24, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00;
m) chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 24, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
n) alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00;
o) alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.
B.V.

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si intendono come immediatamente applicabili da parte degli organi di cui all’articolo 29.

3. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse da ciascun comune secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

15/08/2024

Una settimana di Travaglio ,acquisto di 3 tipi di gabbia diverse per te, che avevi deciso di alloggiare nel mio garage😅 Topolino furbo che facevi fessa me e i gatti 😂 Buona vita stronzetto

26/07/2024
Ringrazio il signor Giovanni per queste pappe...
22/07/2024

Ringrazio il signor Giovanni per queste pappe...

Indirizzo

Via Rosrnberg
Salve
73050

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 11:05 - 17:00
Venerdì 11:00 - 17:00
Sabato 09:00 - 14:15
Domenica 09:00 - 14:00

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