26/02/2024
Buongiorno, circola un post dove si parla di aspetti specifici del decreto legislativo 134 del 05/08/2022, nello specifico l'argomento è come affrontare le nuove disposizioni in materia di allevamento amatoriale o professionale. Riproponiamo la normativa nazionale a oggi in essere, invitando i nostri associati a rivolgersi alle rispettive regioni per informarsi come la propria regione intende recepire questa normativa, questo perché alcune potrebbero recepirla senza variazioni mentre altre potrebbero apportare modifiche restrittive.
Per favorire la corretta interpretazione proponiamo i TRE tipi di allevamento citati dalla normativa PRECISANDO che il PRIMO NON riguarda ANIMALI DA COMPAGNIA, dunque non deve essere usato come riferimento.
A. ALLEVAMENTO FAMILIARE: attività di allevamento definita all’art. 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. I&R prevista solo per le seguenti specie e numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente:
a) bovini della sola specie bos ta**us, con un massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione;
b) equini, escluse le zebre, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione;
c) ovini e caprini, con un massimo di 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l’operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie;
d) suini, con un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri;
e) pollame, con un massimo di 50 (cinquanta) capi, ad esclusione dei ratiti, per i quali è previsto un massimo di 4 (quattro) capi;
f) conigli, con un numero massimo di 20 (venti) fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni;
g) api, con un numero massimo di 10 (dieci) alveari. L’orientamento produttivo “familiare” riguarda l’intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari.
(*)B. ALLEVAMENTO AMATORIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA: attività di allevamento definita all’art. 2, comma 1, lettera aa), del d.lgs. I&R, che può essere svolta anche in abitazione privata e che è registrata in SINAC dalla ASL competente in base a quanto comunicato dall’operatore. Sono intesi come allevamenti amatoriali di specie animali di cui all’allegato I, parte A, del regolamento, le attività in cui vengono detenute da 2 a 3 fattrici, intese come femmine intere in età fertile adibite annualmente alla
riproduzione.(*)
C. ALLEVAMENTO ORDINARIO: allevamento diverso da quelli di cui alle lettere A. e B.
Fonte:https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3323_allegato.pdf
La Segreteria.